IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di
Chieti, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito  nella
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  legge  19  novembre  1990, n. 341, ed in particolare gli
articoli 2 e 9;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 ottobre
1991  relativo  all'approvazione  del   piano   di   sviluppo   delle
universita'  per  gli  anni  1991-93,  ed  in  particolare  l'art. 11
relativo  alle  proposte  di   istituzione   ex   novo   di   diplomi
universitari;
  Visto  il  decreto  del  Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 31 gennaio 1992, con  il  quale  e'
stata  concessa all'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti
l'autorizzazione prescritta dall'art. 11 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  28  ottobre  1991  ad istituire i corsi di diploma
universitario;
  Visti i pareri espressi dal  consiglio  di  amministrazione  e  dal
senato  accademico nelle rispettive sedute del 22 dicembre 1992 e del
22 gennaio 1993;
  Visto il parere del  Consiglio  universitario  nazionale,  espresso
nella seduta del 13 settembre 1993;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta, in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi esposti nelle delibere degli organi accademici  e  convalidati
dal Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  1. A decorrere dal 1 novembre 1993 e' istituito il corso di diploma
universitario di "terapista della riabilitazione".
  2.  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  "G. D'Annunzio" di
Chieti, approvato  e  modificato  con  i  decreti  sopraindicati,  e'
ulteriormente modificato come segue:
    a)  all'art.  6 "articolazione dell'Universita' e organizzazione"
il terzo, il quarto e  il  quinto  rigo  vengono  cosi'  riformulati:
"facolta'  di medicina e chirurgia, con i corsi di laurea in medicina
e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria e con i corsi di di-
ploma universitario  in  scienze  infermieristiche,  per  tecnico  di
laboratorio  biomedico,  in  dietologia  e  dietetica  applicata,  di
terapista della riabilitazione", con sede in Chieti;
    b) dopo l'art.  391  sono  inseriti  i  seguenti  nuovi  articoli
relativi  alla  istituzione  del  corso  di  diploma universitario di
"terapista della riabilitazione":
                   TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE
  Art. 392. - 1. E'  istituito  presso  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia   dell'Universita'   di   Chieti,   il   corso  di  diploma
universitario  di  terapista  della  riabilitazione,  articolato  nei
seguenti indirizzi:
    a) neurologico;
    b) ortopedico e medicina fisica e riabilitazione.
  2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare
operatori   con  conoscenze  scientifiche  e  tecniche  necessarie  a
svolgere le funzioni di terapista della riabilitazione. Il  corso  si
conclude con il rilascio del diploma universitario di terapista della
riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.
  3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle
relative  specifiche  norme,  l'universita' potra' istituire corsi di
perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 162/1982, riservati ai possessori  del  diploma  universitario  di
terapista   della   riabilitazione   e   finalizzati  alla  ulteriore
qualificazione  degli  stessi  per  quanto   riguarda   le   funzioni
specialistiche e di coordinamento delle funzioni.
  4.  Il  corso  di  diploma  non  e'  suscettibile di abbreviazioni,
eccetto  il  caso  di  precedente  frequenza  di  studi  di   livello
universitario,  sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea
o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti  ed
utilizzabili  come  crediti,  ai  sensi  dell'art.  11 della legge 19
novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei  crediti  e'
adottata  dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della
struttura didattica con propria delibera  riconosce  altresi',  anche
parzialmente,  gli  studi  compiuti in scuole italiane o straniere di
livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del di-
ploma universitario.
  5. In base alle strutture ed attrezzature  disponibili,  il  numero
degli  iscrivibili  al  corso  di  diploma  e'  stabilito  dal senato
accademico, sentito il consiglio di  facolta',  in  base  ai  criteri
generali  fissati  dal  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma,  della
legge n. 341/1990.
  Sono  ammessi  alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale.
  Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei  posti
disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti
dei  posti  determinati,  e'  subordinato  al superamento di un esame
mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei
punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di  scuola
secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.
  Il  consiglio  di  facolta' approva con almeno sei mesi di anticipo
rispetto alla  data  della  prova  gli  argomenti  sui  quali  verra'
effettuata la prova scritta.
  Sono    esentati   dal   sostenere   l'esame   e   sono   collocati
prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati,
successivamente al 1 novembre 1988, al corso di laurea in medicina  e
chirurgia  e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del
primo anno di corso.
  6. L'indirizzo e' scelto dallo studente entro la fine  del  secondo
anno di corso.
  Coloro  che siano in possesso del titolo di un indirizzo di diploma
universitario possono iscriversi al secondo semestre del  terzo  anno
di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili,
al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.
  Art.   393.  -  1.  Il  corso  di  diploma  prevede  4.000  ore  di
insegnamento e di attivita' pratiche e di studio guidate, nonche'  di
tirocinio.  Esso  comprende  aree, corsi integrati e discipline ed e'
organizzato  in  cicli  convenzionali   (semestri);   ogni   semestre
comprende  ore  di  insegnamento  e di attivita' pratiche e di studio
guidate (primo anno 600 ore, secondo anno 600  ore,  terzo  anno  400
ore),  il  cui  peso  relativo  e'  definito  in  modo  convenzionale
(credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attivita'  pratiche
e  di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per
ciascun anno.
  Il tirocinio professionale e' svolto per 600  ore  nel  primo  anno
(300  per  semestre),  800 ore nel secondo anno (400 per semestre), e
1000 ore nel terzo anno (500 per semestre). Lo studente deve  seguire
altresi'  attivita'  complementari  che  assicurino  sotto  l'aspetto
professionale,  compreso  l'orario  complessivo,  il  rispetto  della
normativa comunitaria.
  2.  Le  attivita'  didattiche  sono ordinate in aree formative, che
definiscono gli obiettivi didattici intermedi,  in  corsi  integrati,
che   definiscono   l'articolazione   dell'insegnamento  nei  diversi
semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti,  in
discipline  che  indicano le competenze scientifico-professionali dei
docenti nei singoli corsi integrati.
  Sono  attivati,  come  discipline  integrate  nei  corsi   previsti
dall'ordinamento,  ulteriori  discipline  comprese nei raggruppamenti
concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia.  Si
fa  riferimento,  al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo
bando concorsuale, relativo all'una o all'altra fascia. Le discipline
non danno luogo a verifiche di profitto autonome.
  3. Il consiglio della struttura didattica puo' predisporre piani di
studio alternativi,  nonche'  approvare  piani  individuali  proposti
dallo  studente,  a  condizione  che il peso relativo dell'area e del
singolo corso integrato non si discosti in aumento o  in  diminuzione
per oltre il 15% da quello tabellare.
  L'impegno  orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno
orario dai singoli corsi integrati puo' essere utilizzato  anche  per
approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.
  Lo  studente  e'  tenuto altresi' a frequentare un corso di inglese
scientifico, con lo scopo di acquisire la  capacita'  di  aggiornarsi
nella letteratura scientifica.
  L'esame  relativo,  da svolgersi mediante colloquio e traduzione di
testi scientifici, sara' effettuato al primo anno.
  4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami  per  i
corsi integrati compresi nell'ordinamento.
  Non  si  possono  sostenere  gli esami di un anno se non sono stati
sostenuti tutti gli  esami  dell'anno  precedente,  ne'  ci  si  puo'
iscrivere  all'anno  successivo  se non sono stati sostenuti entro la
sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne  due,
e superato i tirocini.
  Gli  esami  sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre,
rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio.
  Sessioni di recupero sono  previste,  una  nel  mese  di  settembre
(appello  autunnale)  ed  una  straordinaria  (appello  invernale) da
prevedere in  periodi  di  interruzione  delle  lezioni,  a  gennaio-
febbraio.  Nella  sessione straordinaria non possono essere sostenuti
piu' di due esami.
  5.  Per  le  attivita'  didattiche  a prevalente carattere tecnico-
pratico  connesse  a  specifici  insegnamenti  professionali  possono
essere  chiamati  docenti  a  contratto,  scelti  fra coloro che, per
uffici  ricoperti  o  attivita'  professionale   svolta,   siano   di
riconosciuta  esperienza  e  competenza  nelle  materie  che  formano
oggetto dell'insegnamento.  In  tal  caso  si  applica  la  normativa
prevista  dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n.
382/1980.    I  professori  a  contratto  possono  far  parte   delle
commissioni d'esame.
  6.  Le  aree,  con  indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi
didattici, i corsi  integrati  e  le  relative  discipline,  sono  le
seguenti:
 I Anno - I semestre:
 Area A: Propedeutica (crediti: 6.0).
  Obiettivo:  apprendere  le  basi  per la comprensione qualitativa e
quantitativa  dei  fenomeni  biologici   e   le   nozioni   di   base
propedeutiche  alle  conoscenze  dei  mezzi  fisici  utilizzati nella
riabilitazione medica, nonche' introdurre l'allievo  all'interno  dei
concetti base della riabilitazione.
  A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:
   fisica medica;
   biofisica;
   statistica medica;
   informatica generale.
  A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
   chimica e propedeutica biochimica.
  A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:
   istologia;
   anatomia umana;
   neuroanatomia.
  A.4. Corso integrato di biologia e genetica:
   biologia generale;
   biologia cellulare;
   genetica generale.
  A.5. Corso integrato di infermieristica generale e riabilitazione:
   infermieristica generale;
   riabilitazione generale;
   teoria del nursing (assistenza e sussidi domiciliari).
  A.6. Corso integrato di medicina fisica e riabilitazione:
   riabilitazione generale.
  A.7. Inglese scientifico.
  A.8.  Attivita'  tutoriale  e  di  tirocinio  guidato: attivita' da
svolgersi  in  servizi  ospedalieri  di   recupero   e   rieducazione
funzionale.
 I Anno - II semestre:
Area B: Funzioni del corpo umano e riabilitazione generale (crediti:
   6).
  Obiettivo:  lo studente deve apprendere i principi di funzionamento
dell'organismo umano e delle basi scientifiche dell'attivita' motoria
e del comportamento, nonche' i principi di  fisiopatologia  applicati
alla riabilitazione.
  B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia umana:
   chimica biologica;
   fisiologia umana;
   neurofisiologia.
  B.2. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:
   patologia generale;
   fisiopatologia generale.
  B.3. Corso integrato di cinesiologia:
   anatomo-fisiologia dell'apparato locomotore;
   cinesiologia generale;
   cinesiologia speciale.
  B.4. Corso integrato di psicologia:
   psicologia generale;
   psicologia dell'eta' evolutiva;
   psicometria.
  B.5.  Attivita'  tutoriali  e  di tirocinio pratico da svolgersi in
strutture  ospedaliere  di   recupero   e   rieducazione   funzionale
relativamente ai corsi integrati del semestre.
 II Anno - I semestre:
Area C. Principi della riabilitazione e propedeutica alla
   riabilitazione motoria (crediti: 6).
  Obiettivi:  lo  studente  deve  apprendere  i fondamenti teorici ed
applicativi, relativamente  alle  modalita'  generali  dell'approccio
alle  menomazioni,  disabilita' ed handicap, nonche' degli interventi
riabilitativi di base.
  C.1. Corso integrato: metodologia generale della medicina fisica  e
riabilitativa:
   chinesiterapia generale;
   massoterapia;
   terapia fisica strumentale.
  C.2. Corso integrato di pediatria:
   neonatologia;
   patologia pediatrica.
  C.3. Corso integrato di psichiatria:
   psichiatria generale;
   neuropsichiatria infantile.
  C.4. Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica:
   neuropsicologia;
   neurolinguistica.
  C.5.   Attivita'  tutoriali  e  di  tirocinio  pratico  guidato  da
effettuarsi  presso  strutture   sanitarie   ospedaliere   ed   extra
ospedaliere.
  II Anno - II semestre:
Area D: Medicina interna e specialita' mediche, neurologia e
   disabilita' delle funzioni viscerali (crediti: 6).
  Obiettivi:  acquisizione  delle  conoscenze  e  degli  esiti  delle
disabilita' motorie, della comunicazione  e  viscerali,  di  tecniche
specifiche  di  riabilitazione  e  di  principi  di medicina generale
orientati alle disabilita' viscerali neurocorrelate e  di  specifiche
funzioni, nonche' alla gestione generale e medica del disabile.
  D.1. Corso integrato di neurologia:
   neurologia;
   neurofisiopatologia;
   neurotraumatologia.
  D.2. Corso integrato di medicina generale e specialistica:
   medicina interna ad indirizzo specialistico;
   pneumologia;
   cardiologia;
   geriatria;
   oncologia;
   nefrologia;
   reumatologia.
  D.3. Corso integrato di patologia dell'apparato locomotore:
   ortopedia;
   traumatologia;
   patologia articolare.
  D.4.  Tirocinio  pratico  guidato:  da  svolgersi  presso  struttre
ospedaliere  ed   extraospedaliere   di   recupero   e   rieducazione
funzionale.
  III Anno - I semestre:
Area E: Metodi e tecniche della riabilitazione (crediti: 4).
  Obiettivi:  lo  studente  deve acquisire le conoscenze teoriche dei
principi di riabilitazione speciale di base,  nonche'  apprendere  le
rispettive metodiche applicative.
  E.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione
motoria e fisioterapia strumentale:
   cinesiologia speciale;
   cinesiterapia speciale;
   fisioterapia speciale;
   terapia occupazionale generale;
   protesiologia ed ortesiologia;
   massoterapia speciale.
  E.2. Corso integrato di riabilitazione delle disabilita' viscerali:
   patologia e tecniche di riabilitazione speciali;
   riabilitazione respiratoria;
   riabilitazione uro-ginecologica;
   riabilitazione oncologica;
   riabilitazione dell'ustionato;
   riabilitazione delle funzioni viscerali.
  E.3.    Tirocinio    pratico:   da   svolgersi   presso   strutture
specialistiche  ospedaliere  ed  extra-ospedaliere  di   recupero   e
rieducazione funzionale.
                        INDIRIZZO NEUROLOGICO
  III Anno - II semestre:
Area F. Metodi e tecniche della riabilitazione neurologica e
   neuromotoria (crediti 4).
  Obiettivi:  lo  studente deve acquisire le conoscenze e le tecniche
di  riabilitazione  specifiche  anche  speciali   nell'ambito   delle
menomazioni e disabilita' di natura neurologica.
  F.1.  Corso  integrato  di  metodi  e tecniche della riabilitazione
neuromotoria:
   tecniche di riabilitazione neuromotoria;
   tecniche di riabilitazione neuromotoria speciale.
  F.2. Corso integrato di neuropsicologia:
   psicologia dell'eta' evolutiva;
   patologia della psicomotricita'.
  F.3. Corso integrato di neuropsichiatria infantile:
   neurologia pediatrica;
   neuropsichiatria infantile.
  F.4.    Tirocinio    pratico:   da   svolgersi   presso   strutture
specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere.
      INDIRIZZO IN ORTOPEDIA E MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
  III Anno - II semestre:
Area G. Metodi e tecniche della riabilitazione
   ortopedico-reumatologica (crediti 4).
  Obiettivi:  acquisizione   delle   conoscenze   delle   disabilita'
osteoartromuscolari  e di tecniche specifiche della riabilitazione in
ambito ortopedico.
  G.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione
dell'apparato locomotore:
   tecniche di riabilitazione speciale;
   cinesiterapia strumentale;
   idrocinesiterapia;
   balnoterapia;
   terapia occupazionale speciale.
  G.2. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione
dell'apparato locomotore nell'eta' evolutiva:
   tecniche di riabilitazione speciale;
   cinesiterapia strumentale;
   idrocinesiterapia;
   balnoterapia;
   terapia occupazionale speciale.
  G.3. Attivita' tutoriali e tirocinio pratico: da  svolgersi  presso
strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere di recupero
e rieducazione funzionale.
  Art.  394.  -  1.  La  frequenza  alle lezioni, ai tirocini ed alle
attivita' pratiche e' obbligatoria  e  deve  essere  documentata  sul
libretto  personale  dello studente. Per essere ammessi all'esame fi-
nale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente  frequentato
i  corsi,  superato  gli  esami in tutti gli insegnamenti previsti ed
effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.
  Gli studenti che non superano  tutti  gli  esami  e  non  ottengono
positiva  valutazione  nei  tirocini  possono ripetere l'anno per non
piu'  di  una  volta  come  fuori   corso,   venendo   collocati   in
soprannumero.
  2.  La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono
obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto;  esse  avvengono
secondo  delibera  del  consiglio  della struttura didattica, tale da
assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di  esperienza  e  di
formazione professionale, nelle strutture proprie della facolta' o in
strutture idonee convenzionate.
  Lo  studente  ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in caso di
valutazione negativa.
  3. Il consiglio di corso di diploma predispone l'apposito  libretto
di  formazione,  che  consenta allo studente e al consiglio stesso il
controllo dell'attivita' svolta  e  dell'acquisizione  dei  progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  4.   Al  termine  del  triennio,  previo  superamento  degli  esami
previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di
una tesi consistente in una dissertazione scritta di natura  teorico-
applicativa,   viene   conseguito   il  diploma  in  terapista  della
riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.
  5.  La commissione finale d'esame relativa al tirocinio e' nominata
dal rettore ed e' composta dal presidente del corso  della  specifica
struttura  didattica  o  suo  delegato,  da  due docenti nominati dal
consiglio di facolta', da due esperti  nominati  rispettivamente  dal
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e
dal Ministro della sanita' tra iscritti all'albo professionale.
  Ove  i  Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro
il 20 maggio di ciacun anno, o  in  caso  di  loro  dimissioni  prima
dell'inizio  degli  esami,  provvede  il  rettore,  sentito il senato
accademico.
  6. La commissione finale per l'esame di  diploma  e'  nominata  dal
rettore in base alla vigente normativa.
  7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche
parzialmente,  nei  corsi  di  laurea  impartiti  nella  facolta'  di
medicina e chirurgia.
  Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti
con esito positivo nel corso  di  diploma  universitario,  e'  quello
della  loro  validita' culturale, propedeutica e professionalizzante,
riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento  del  di-
ploma di laurea.
  Il   consiglio  della  struttura  didattica  con  propria  delibera
riconosce altresi', anche parzialmente, gli studi compiuti in  scuole
italiane  o straniere di livello universitario, con titolo di accesso
analogo a quello del diploma universitario.
  Il  consiglio   di   facolta',   con   propria   delibera,   potra'
eventualmente    indicare    corsi   integrativi,   anche   istituiti
appositamente, da seguire per completare la formazione  per  accedere
al corso di laurea.
  I  corsi  di  diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano
denominazione uguale  o  simile,  permettono  il  passaggio  dall'uno
all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal
consiglio  di  facolta',  tenuto  conto in particolare degli studenti
fuori  corso  riguardo  alla  possibilita'  di  iscrizione  anche  in
soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Chieti, 23 settembre 1993
                                                Il rettore: CRESCENTI